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venerdì, Aprile 19, 2024

Ecco l’ordinanza per “danni lievi”, Schilardi accende la ricostruzione

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Ida Trofa  | Il commissario per la ricostruzione, Carlo Schilardi, ha pubblicato l’ordinanza n.2. La seconda   della sua gestione. La pubblicazione il 6 dicembre 2018 afferisce alla riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell’art. 23 “Interventi di immediata esecuzione” del D. L. n. 10912018. Un dispositivo di 14 pagine in cui il delegato alla Ricostruzione spiega i passi da compiere a chi è interessato dalla particolare casistica di un danno all’immobile che non superi il 30%.
“Considerato che il sisma del 21 agosto 2017 ha arrecato danni al patrimonio edilizio abitativo nonché produttivo dei comuni dell’isola interessati, rendendo necessaria l’attivazione della procedura per le verifiche di agibilità degli immobili danneggiati, con utilizzo della scheda AeDES – scrive Schilardi- pervenendo alla definizione di un esito di agibilità/non agibilità differenziato dalla lettera A alla lettera F; Considerato che gli esiti della scheda AeDES prevedono una classificazione di agibilità corrispondente ai livelli di danno di diversifIcata entità ed estensione, per cui risulta opportuno operare, ai sensi dell’art. 20, comma 1 e dell’art. 18, comma 2, del D. L. n. 109/2018, una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, definendo prioritariamente una procedura destinata a quegli interventi di riparazione che possono essere eseguiti con maggiore rapidità”
Questo è quanto si legge nella ordinanze dell’ex Prefetto messo al capezzale del sisma ischitano, la prima con la quale si affronta la posa della prima pietra verso la vera ricostruzione. Non sarà certo rivoluzionaria, l’auspico è che, almeno, ci faccia rimettere le pietre lì dov’erano. Che in Italia già sarebbe tanto. Non confronta al modello del sistema 2016 varato per il centro Italia, dove davvero la ricostruzione è ferma e bloccata. Quel che temevano è accaduto, qualcuno ha scelto di paragonare in maniera scriteriata e stolta Ischia al Centro Italia.
Si tratta di interventi riguardanti i cosiddetti “danni lievi”, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni e la ripresa delle attività̀ economiche danneggiate.
Ritenuto, pertanto, che si debba procedere alla immediata esecuzione degli interventi di riparazione delle abitazioni ed attività produttive che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità̀ temporanea a fronte di danni lievi e comunque di non rilevante entità attestati dalle schede AeDES, o da ordinanza di sgombero, con riserva di disciplinare con successive ordinanze gli ulteriori e più complessi interventi di ricostruzione e riparazione e l’accesso ai contributi.
Gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 e che le stesse, all’art. 8.4.1, definiscono gli interventi di “riparazione o intervento locale” quali interventi che possono riguardare esclusivamente singole parti e/o elementi della struttura e interessare porzioni limitate della costruzione.
Tutto, considerato che gli interventi riferiti agli edifici dichiarati temporaneamente inagibili ovvero sgomberati, oggetto della presente ordinanza, sono particolarmente urgenti e indifferibili.
Il Commissario si avvale della “Struttura di missione” istituita dal Ministero dell’Interno per le opportune verifiche antimafia relative agli operatori economici interessati, anche ai fini dell’esecuzione degli interventi di cui alla ordinanza in questione.
Inoltre, ai fini dell’adozione del provvedimento, di tener conto di quanto previsto nell’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 e successive e nell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, disciplinanti analiticamente le tipologie di interventi in oggetto, stabilendone natura e limiti.
Sulla stessa è stata sentita la regione Campania e gli enti locali interessati nella seduta del 27 novembre e del 29 novembre 2018 con gli esperti a servizio del Commissariato Schilardi.
Le disposizioni si applicano limitatamente agli immobili ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito dell’evento sismico verificatosi il 21 agosto 2017, con danni lievi e comunque di non rilevante entità così come definiti nelle schede AeDES.

Per gli immobili in questione i soggetti legittimati possono avviare gli interventi di riparazione secondo le modalità e le procedure stabilite salva la facoltà di richiedere l’accesso ai contributi di cui all’art. 21 e 25 del suddetto decreto, secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza.
Qualora, per uno stesso edificio, siano state emesse più ordinanze di inagibilità̀ relative a diverse unità immobiliari con esiti di classificazione tra loro diversi, il tecnico incaricato del progetto verifica l’effettivo danneggiamento dell’edificio nel suo complesso e richiede al Comune una rivalutazione I soggetti interessati possono avviare i lavori con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 200 l, n. 380, anche in deroga all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La comunicazione di inizio lavori asseverata, di cui all’art. 6 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell’edificio: a) gli estremi e la categoria catastali;
b) la superficie complessiva; Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: a) il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori, nonché il possesso dei requisiti.

Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori
Fermo restando quanto disposto dal comma 6 dell’art. 23 del D. L. n. 109/2018, informano i Comuni dell’avvio dei lavori edilizi di riparazione, da eseguire comunque nel rispetto dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertiflcando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.
c) la destinazione d’uso; d) gli estremi della scheda AeDES che attesti l’inutilizzabilità dell’edificio o l’ordinanza di sgombero; e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà; f) l’eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato; coordinatore della sicurezza, soggetti che devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dall’art. 30, commi l e 2 del D. L. n. 10912018;
Per gli edifici per i quali la scheda AeDES originaria abbia attestato un esito indicato come E, i soggetti legittimati, i quali ritengano di poter documentare un livello di danneggiamento difforme e riconducibile all’articolo l della presente ordinanza, possono richiedere al Comune interessato una rivalutazione dell’esito di agibilità con le modalità indicate dal Commissario contestualmente al deposito della comunicazione i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione.

Documentazione integrativa e domanda di contributo
Nel termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D. L. n.
109/2018, i soggetti legittimati provvedono a presentare ai Comuni la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione e che sia comunque . necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e La domanda di concessione del contributo è presentata nei termini e con le modalità di cui all’ art 21 del D. L. n. 109/2018, fermo restando le disposizioni di cui all’art 25 del medesimo decreto.

Conclusione dei lavori
I lavori di cui all’art. 2, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso. A richiesta dei soggetti interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine per non più di sei mesi. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l’ultimazione degli stessi. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti il Commissario procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti benefIciari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a trenta giorni.

INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI DANNO LIEVE PER EDIFICI A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE ABITATIVA O ASSIMILABILE
La soglia del danno lieve viene indicata al secondo del tipo di edifico e dei materiali costruttivi impiegati. Si intende per danno lieve il danno conseguente al sisma subito dagli edifici con lesioni diffuse di qualunque tipo, per un’estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello; lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5. In ogni caso, per tutti i beneficiari dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’ art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti. I requisiti di ammissibilità indicati nel presente Allegato devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l’esclusione dall’accesso ai contributi.

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