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venerdì, Marzo 29, 2024

«Dinanzi al nulla non può condannarsi Giosi Ferrandino!»

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E’ la replica della difesa alle richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero. Solo per ricordare, all’ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino la richiesta del sostituto Celeste Carrano a sei anni e quattro mesi con l’aggiunta di una contestazione suppletiva per cui si è proceduto con rito abbreviato; di tre anni per Silvano Arcamone. La difesa di Ferrandino si è divisa in due parti con l’intervento iniziale dell’avv. Alfonso Furgiuele e si è conclusa con la discussione dell’avv. Giovanbattista Vignola. Il tribunale ha riconvocato le parti per il prossimo 16 gennaio per la eventuale replica del pubblico ministero e subito dopo la decisione con la sentenza.

Immediatamente l’avv. Furgiuele ha iniziato a mettere in seria discussione il capo d’imputazione, facendo balenare che fosse più una sorta di collage di contestazioni per evidenziare una corruzione per l’esercizio delle funzioni. Esordendo: «Il baricentro del processo è l’imputazione, che deve essere chiara e precisa come statuito dal legislatore, per consentire al giudice di avere aspetti chiari e altrettanto precisi».

Per poi passare all’analisi attenta e minuziosa di ciò che è stato scritto nell’unica contestazione iniziale in relazione al modificato art. 318 del codice penale. Definendo questa contestazione «vaga e contraddittoria e al tempo stesso prolissa, che è diventata deviante per la conoscenza della valutazione delle prove che a nostro avviso si poggiano sul nulla. C’è zero, non c’è uno straccio che possa essere addebitato al Ferrandino. In presenza, lo ribadisco, di una imputazione contraddittoria, poco precisa. Che neanche la requisitoria dell’attento pubblico ministero ha chiarito, perché basata sul nulla».

 

L’ANALISI DELLA REQUISITORIA

Una introduzione per scardinare dalle fondamenta ciò che è stato realizzato nella fase delle indagini preliminari, non modificando di una virgola la contestazione che era stata alla base dell’ordinanza di custodia cautelare, modificando solo l’articolo del codice penale violato. E andando ad analizzare ciò che ha detto il rappresentante dell’accusa nella requisitoria: «La ricostruzione del pm Carrano non ha contribuito a fare chiarezza, anzi ha portato al nulla. Partendo dalla fase delle indagini preliminari e non bisogna dimenticare che non c’è stato alcun contrasto nella imputazione tra ciò che era riportato nella misura cautelare e nella richiesta di giudizio immediato. Una copia identica. E si è continuato a sostenere caparbiamente che Ferrandino avesse assegnato la gara d’appalto che fa riferimento all’anno 2004. Ed era stato chiarito in tutti i modi dalla difesa e dallo stesso imputato che il Ferrandino in quell’anno non era sindaco d’Ischia e lo abbiamo fatto da subito, già nell’interrogatorio di garanzia dinanzi al giudice per le indagini preliminari. Ma nulla è cambiato! E come non dimenticare che proprio in quella sede, in quell’interrogatorio, Woodcock fece delle domande in ordine all’autorizzazione per la posa dei tubi per collegare gli alberghi facenti capo al gruppo Dimhotels della famiglia Di Meglio. E dopo quelle domande e quelle risposte, la Procura non ha fatto nulla. Ha rimasto così com’era il capo d’imputazione e lo ha espressamente esplicitato nella richiesta di giudizio immediato rivendicando al tempo stesso la competenza a giudicare del tribunale di Napoli sia nei confronti di Ferrandino che per Arcamone. Cambiando opinione solo in dibattimento, chiedendo al tribunale la trasmissione per Ferrandino ed Arcamone alla competente autorità di Modena».

Quella richiesta trovò la ferma opposizione della difesa e il tribunale con propria ordinanza si dichiarò competente a giudicare, non ritenendo che vi fossero elementi tali da trasferire gli atti a Modena.

Per poi passare, l’avv. Furgiuele, all’ultima iniziativa del pubblico ministero Celeste Carrano, quando oramai il tribunale aveva dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale, e prima di prendere la parola per la requisitoria ha contestato al solo Ferrandino l’imputazione di cui all’art. 319 quater del codice penale per i famosi tubi per collegare due strutture alberghiere per il trasferimento delle acque termali. E sul punto l’avv. Furgiuele ha incalzato: «E si è arrivati a una contestazione suppletiva che ritengo patologica e tardiva. Questa mossa ritengo che sia un atteggiamento del pubblico ministero che ha cercato in tutti i modi di raccogliere qualcosa di fronte ad un’accusa confusionaria».

 

NESSUN FAVORITISMO

Per poi chiedersi quale fosse la corruzione che viene addebitata all’ex primo cittadino di Ischia, interrogandosi sul ruolo del proprio assistito e quale fosse l’atto compiuto allo scopo di favorire la Cpl Concordia, mentre il dibattimento ha provato tutt’altra cosa: «Sulla corruzione è necessaria la presenza di un atto contrario delle proprie funzioni e in questo caso era necessario provare nei confronti del Ferrandino quale fosse l’atto da lui compiuto. Non c’è traccia! Né si può cercare di trovare l’appiglio nella figura di Silvano Arcamone, il quale viene definito dalla Procura stretto collaboratore del Ferrandino e longa manus per i lavori pubblici. Ma non ci dicono quali sono i lavori realizzati su cui poi si sarebbe prodotto l’accordo illecito con la Cpl ed il pm dimentica di elencarli. E quali sono i vantaggi ricevuti dalla Cpl? Non emergono perché non ci sono. Come non emergono i comportamenti di asservimento del Ferrandino al fine di favorire la Cpl. Tant’è vero che l’ing. Lancia, teste del pubblico ministero, ha escluso ogni favoritismo».

Sottolineando quale è stato il lavoro meticoloso e certosino che la difesa ha prodotto per dimostrare che il convincimento della Procura si basa su circostanze e fatti non corrispondenti al vero o quantomeno sono privi di riscontri: «Noi della difesa siamo andati a fondo in questo processo, in particolare nell’esame del capitano dei carabinieri Scafarto. Chiedendo esplicitamente all’ufficiale se Ferrandino abbia posto in essere comportamenti che potessero integrare il reato di corruzione per l’esercizio delle funzioni. La sua risposta è stata negativa. Basta leggere il verbale stenotipato del controesame della difesa. E ciò ci induce a dire senza ombra di dubbio che non c’è stato alcun comportamento di favoritismo nei confronti della cooperativa emiliana. E ciò possiamo dirlo oggi anche per quanto riguarda la posizione dell’Arcamone».

 

LE INTERCETTAZIONI

La difesa non ha dimenticato, ovviamente, di soffermarsi, su ciò che è stato captato e registrato tra i diversi indagati e che sono state portate a sostegno della richiesta cautelare. L’avv. Furgiuele ha ricordato una intercettazione ambientale in cui vengono registrate le parole dell’ing. Lancia, in cui chiede a Massimo Ferrandino di parlare tramite il fratello con gli altri sindaci dell’isola: «E questo è uno dei passaggi ritenuti basilari per chiedere un provvedimento restrittivo. Ma qui si ferma l’indagine. Il Lancia viene sentito e questi dice di aver parlato con Ferrandino Massimo e conferma la sua richiesta dell’interessamento verso gli altri sindaci. Non ci sono stati pedinamenti, verifiche, accertamenti che potessero indurre a ritenere che ci siano stati contatti con gli altri sindaci. E lo ha ammesso lo stesso capitano Scafarto. Un’accusa evanescente e ciò ci induce a dire che manca un elemento certo e che per configurarsi tale tipologia di reato è necessaria la partecipazione, il coinvolgimento di un pubblico ufficiale, che non c’è. E il pm ne era consapevole e per cercare di dimostrare la colpevolezza degli imputati ha dovuto espressamente nascondere il vuoto con una requisitoria che si è poggiata su una ricostruzione del tutto approssimativa».

Non tralasciando la sottolineatura di ciò che è stato fatto emergere nella fase delle indagini: «Si è cercato di chiamare in causa D’Alema, l’ex ministro Tremonti, quando i vertici della Cpl acquistarono alcune copie dei libri da loro pubblicati. E come non si può dimenticare l’accusa del viaggio a Tunisi che si è continuato a sostenere pur essendo del tutto falsa. Questo viaggio nasce da una telefonata ove si ode la voce di Lancia che parla della Tunisia. Da qui si ritiene necessario farne una contestazione, ma senza svolgere le opportune indagini, gli opportuni riscontri, che sono indispensabili in una indagine di tale portata. Eppure bastava eseguire la semplice verifica del passaporto del Ferrandino per accertare che non ha mai raggiunto le coste tunisine».

Un’altra accusa è sulle presunte assunzioni, sulle pressioni esercitate sui vertici della Cpl. E l’avv. Furgiuele ha gioco facile ricordando che «non c’è stata una segnalazione e che l’accusa si è soffermata sull’assunzione di Giovanni Ferrandino che ha trascorso un breve periodo tra le file della Cpl per poi essere licenziato».

 

I RAPPORTI CON LA CPL

Non ha mollato neanche di fronte al famoso contratto con l’Hotel Le Querce: «Il processo ha stabilito in modo inequivocabile che su quel contratto o convenzione non si è formata alcuna prova che vi sia stato un interessamento dell’attuale imputato. Così come per la convenzione del fratello Massimo e a fronte di queste due circostanze, manca l’elemento cardine per cristallizzare la corruzione per l’esercizio delle funzioni, mancando il pubblico ufficiale. Il sindaco d’Ischia ha avuto rapporti chiari e cristallini e all’inizio con la Cpl erano tesi, ma non per questioni legate a presunte istanze illecite, ma perché la Cpl voleva realizzare sul territorio un grosso serbatoio per il deposito del gas metano. Su questa richiesta vi è stata la ferma e netta opposizione del Ferrandino, il quale rispose chiedendo alla Cpl di dotarsi delle necessarie autorizzazioni affinché realizzasse la condotta sottomarina e solo dopo averla ricevuta e dopo che erano iniziati i lavori, i rapporti sono diventati per così dire più cordiali».

E tornando sui famosi tubi degli alberghi, il difensore si è chiesto: «Quali sono le fonti di prova dell’accusa per la posa dei tubi che interessavano la famiglia Di Meglio? Di Tella dice che i lavori erano stati sollecitati dall’Amministrazione come gli aveva spiegato l’ing. Lancia della Cpl. Quest’ultimo, sentito, ha smentito questa ricostruzione. Ma noi come difesa siamo andati oltre e abbiamo cercato di chiarire anche questo aspetto. Con documenti alla mano abbiamo dimostrato che i lavori per collegare gli alberghi della Dimhotels sono stati ultimati nel 2006, quando Ferrandino non era ancora sindaco di Ischia. E questo basta per condannare? Di fronte al nulla c’è soltanto la possibilità che l’ex sindaco Ferrandino venga assolto con la formula più ampia perché il fatto non sussiste».

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