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venerdì, Aprile 19, 2024

Demolizioni, procede l’iter per il DDL Falanga

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Il 23 marzo alla Camera intervengono i procuratori di Bari, Lecce e Palermo

Continua a ritmo serrato l’iter per la definizione del DDL Falanga, il famoso dispositivo inerente i criteri di priorità per procedere alle demolizioni.
Dopo una prima tappa svoltasi lo scorso febbraio, é stata convocata per il 23 marzo la II Commissione (Giustizia) della Camera che, dopo alcuni altri lavori, alle ore 14.30 procederà all’Audizione di alcune importanti figure procedendo nella necessaria indagine conoscitiva.
In merito all’esame della proposta di legge C. 1994 approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi saranno ascoltati in audizione: Roberto Rossi, sostituto procuratore presso la Procura distrettuale antimafia di Bari; Ennio Cillio, sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Lecce e Salvatore DeLuca procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Al termine Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Il DDL Falanga, lo ricordiamo, é un dispositivo davvero molto importante per l’isola che attende da tempo una seria regolamentazione e chiare disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione di manufatti abusivi, aspetto fondamentale per il nostro territorio che vede la scure degli abbattimenti sempre pronta ad abbattersi.
LE PRIORITà DI DEMOLIZIONE
In caso di pluralità di demolizioni si dovrà procedere secondo le seguenti priorità: a) gli immobili che costituiscono pericolo già accertato per la pubblica o privata incolumità, anche nel caso in cui l’immobile sia abitato o utilizzato; b) quelli in costruzione o comunque non ultimati; c) quelli anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali; d) quelli nella disponibilità di soggetti condannati per reati mafiosi o colpiti da misure irrevocabili di prevenzione, anche se nella disponibilità di componenti della famiglia, purché non confiscati; e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o archeologico; f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva; g) seconde case o case vacanza; h) immobili adibiti ad attività produttive industriali o commerciali; i) immobili abitati la cui titolarità sia in capo a soggetti appartenenti ad altri nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa; l) altri immobili non compresi nelle precedenti categorie, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m); m) immobili abitati, la cui titolarità sia riconducibile a soggetti che non dispongono di altre soluzioni abitative, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali, in caso si tratti di soggetti indigenti.

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