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venerdì, Marzo 29, 2024

Demolite a Citara, arriva l’ordine del TAR

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Gaetano Di Meglio | La sesta sezione del TAR Campania ha confermato quanto avevamo annunciato oltre nove mesi fa: il comune di Forio doveva demolire i chioschi di Citara. E, non facendolo, ha solo procrastinato l’esito di una pronuncia scontata. La politica perde. I cattivi amministratori vengono smascherati dalla legge e, oggi, ancora una volta, dobbiamo affermare che quando si costringe un cittadino a percorrere le vie della giustizia la pubblica amministrazione fallisce. Le soluzioni temporanee sono sempre le meno efficaci e oggi, ci piaccia o no, questa sentenza va applicata anche perché il perdurante in ottemperanza, per il dirigente, si appalesa una responsabilità di natura erariale. Teresa Del Deo, difesa dall’avvocato Bruno Molinaro, aveva citato in giudizio Comune Di Forio difeso dall’avvocato Giuseppe Di Meglio e Giacinto Mattera, il vicino abusivo, affinchè il tribunale dichiarasse l’illegittimità del comportamento omissivo, ovvero del silenzio-rifiuto formatosi per il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, e ss. mm. ed ii., sulla diffida inoltrata al Comune di Forio in data 22.2.2017, prot. n. 5442, e dell’obbligo del Comune stesso di provvedere. In poche parole Teresa ha chiesto al TAR di intervenire e rendere efficace l’ordinanza di demolizione che il comune aveva notificato al vicino ma che non aveva messo in esecuzione. E ieri, appunto, il TAR ha ordinato al comune di demolire i manufatti abusivi di Citara e, nel caso non ottemperi, si dispone la nomina di un commissario ad acta. Proprio come avevamo previsto nove mesi fa.

LA DIFESA DEL COMUNE
«Costituitosi, il Comune deduce che con nota 9250 del 29.3.2017 in atti si è riscontrata tale istanza chiarendo che sono state avviate le procedure per eseguire d’ufficio la citata ordinanza del 23.7.2016, essendo stata incaricata, una volta reperita la provvista finanziaria, apposita ditta al riguardo.

L’ATTACCO DEL TAR
Deve infatti ritenersi che soltanto la puntale definizione di tempi certi di intervento e di misure effettivamente ripristinatorie possono realmente porsi come momento di esatto adempimento dell’obbligo provvedimentale de quo.
Ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 117 CPA, l’ente locale dovrà pertanto provvedere in tal senso, ultimando le doverose procedure demolitorie, entro giorni 30 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, con l’intesa che –scaduto vanamente detto termine- sarà nominato apposito commissario acta, su richiesta del ricorrente».
Ma questa sentenza ha un valore ben più ampio di quanto prevede nello specifico. Leggendo la sentenza, infatti, emerge in maniera evidente che il tanto discusso e chiacchierato nuovo regolamento per l’utilizzo del suolo pubblico non salva nessuno. Eggià, il famoso articolo 29 e la norma transitoria del vecchio regolamento, non hanno nessuna efficacia sugli abusi commessi e, a rischio, non c’è solo il chiosco di Citara, ma ci sono tutti quelli assimilabili. Cosa accadrà su Via Marina? Chi ci dice che non si innesca un effetto domino? E chi vieterà ad altri cittadini di attaccare chi, continua ad essere tollerato nonostante la sua “abusività”.
Domande che meritano risposta.
Il comune di Forio aveva provato a darle con l’approvazione del famoso regolamento che rinviava di 24 mesi la trattazione della vicenda, ma oggi il tutto viene inchiod |ato agli atti. Le ordinanza di demolizione devono essere eseguite. Piaccia o no.
www.ildispari

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