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venerdì, Aprile 19, 2024

Decreto, la “cura” De Siano in quattro emendamenti

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Gaetano Di Meglio | Con la calendarizzazione dei lavori al Senato della Repubblica, si apre un’altra lunga pagina politica e di polemica attorno al decreto Ischia, al condono edilizio (immaginario) e alla stucchevole e inutile polemica nazionale sull’abusivismo. Il tutto farcito da un contesto difficile da interpretare e reso ostico anche dai fatti di cronaca. Le morti siciliane, infatti, riaprono feriti che sembrano chiuse.
Il percorso del Decreto, orami approvato alla Camera e ora al Senato prevede un’azione diversa da parte dei senatori. Il decreto Legge che viene esaminato entro il 27 novembre deve essere promulgato in legge dal Presidente della Repubblica e, per quella data, l’aula deve aver potuto terminare la sua discussione.
Il lavoro affidato alle Commissioni 8 e 13 prevede la discussione e l’esame degli emendamenti che potranno cambiare il testo approvato alla Camera. In questo caso, lo ripetiamo, essendo una legge di conversione, bisognerà evitare che il testo, troppo emendato, torni all’altra camera, ma in quest’ottica, il senatore Domenico De Siano ne ha già presentati tre che sono mirati, con attenzione, a correggere le gravissime distrazioni inserite nel testo presentato e approvato dal governo. Forza Italia, infatti, alla Camera si è astenuta nel voto.
Il senatore chiede la modifica dell’articolo 25 comma 3, laddove ci viene precluso l’accesso ai contributi, la creazione di un canale privilegiato per le aziende dell’intera isola d’Ischia nei processi di ricostruzione pubblica e il riconoscimento dei benefici alle aziende di tutti i comuni dell’isola d’Ischia e la correzione del famoso “art. 5-bis” che era stato escluso, per errore, dalla Camera.
Norme intelligenti e di buon senso che, nel rispetto della più ampia valutazione del decreto legge e in vista della possibile “fiducia” apposta dalla maggioranza possono essere realisticamente approvati.

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI CONDONO
ART. 25, comma 3.
Nella sua attuale formulazione, la norma in esame così dispone:
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
Proposta emendantiva
In linea generale, per la definizione delle istanze, trova applicazione la disciplina del “primo” condono edilizio, cioè quelle dettate dai capi IV e V della L. 47/1985.
L’ art. 33 della medesima L. 47/1985 già disciplina le opere non suscettibili di sanatoria, stabilendo, tra l’altro, che sono tali le opere in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che comporti l’inedificabilità delle aree.
Sono altresì escluse dalla sanatoria, sempre in base all’art. 33, le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (le disposizioni di tale legge, recante “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”, oggi abrogate, si ritrovano nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), e che non siano compatibili con la tutela medesima. Per quanto appena precede, il comma 3 dell’art. 25, rappresenta una ingiustificata ulteriore limitazione alla procedura istruttoria per la concessione della contribuzione alla ricostruzione a favore dei soggetti danneggiati dal sisma. Ciò, anche in ragione del fatto che si potrebbero verificare situazioni del tutto paradossali e contraddittore con lo spirito del legislatore. Il riferimento è a tutti quegli immobili danneggiati dal sisma che, sebbene risultino condonabili in assenza dei motivi ostativi elencati dall’art. 33 della L. 47/1985, comunque non potranno essere oggetto della contribuzione pubblica alla ricostruzione perché la natura dell’abuso edilizio commesso attiene all’aumento volumetrico dell’edificio. Per questo motivo e alla luce delle considerazioni appena espresse, si propone di emendare il testo dell’art. 25, comma 3, così come licenziato dalla Camera dei Deputati, nel modo seguente:
3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume non oggetto del condono.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA
ART. 26, comma 3
Proposta emendantiva al testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni poi approvate dalla Camera dei deputati
Dossier illustrativo
L’articolo 26 reca norme per la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano inoltre norme per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici.
Proposta emendantiva
Il comma 3 stabilisce che il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. La realizzazione di tali interventi ‘prioritari’ costituisce – in base al dettato normativo – presupposto per l’applicazione della procedura negoziata senza bando.
La disposizione prevede quindi che per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all’articolo 63, commi 1 e 6, del Codice dei contratti pubblici.
Richiamando il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, si prevede che l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia prevista dall’articolo 29 del decreto – legge.
In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli
Elenchi tenuti dalle prefetture – uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia. Si dispone l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 29 del decreto – legge, in materia di legalità e trasparenza.
Sul punto, a proposito della fase di selezione dei cinque operatori economici, si ritiene più opportuno che il Commissario straordinario indirizzi la scelta verso le imprese presenti con proprie sedi ed unità locali sul territorio dell’intera isola d’Ischia.
Per questo motivo, si propone di emendare il testo dell’art. 26, comma 3, così come licenziato dalla Camera dei Deputati, di inserire dopo “nell’Anagrafe di cui all’articolo 29” le parole “tra quelli presenti nei Comuni dell’intera isola d’Ischia”

PROROGHE E SOSPENSIONI
Art. 32
Proposta emendantiva al testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni poi approvate dalla Camera dei deputati
Dossier illustrativo
Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta una disposizione (nuovo comma 1-bis) che consente l’esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, con appositi provvedimenti adottati dalle rispettive autorità di settore.
E’ stata altresì introdotta una disposizione (comma 7- bis) volta a prorogare al 31 dicembre 2019 l’operatività dell’Unità Tecnica- Amministrativa (UTA) di cui può avvalersi il Commissario straordinario.
Proposta emendantiva
Lo stesso DL 148/2017, con l’art. 5-bis, per fronteggiare nell’immediatezza lo stato di crisi provocato dell’evento sismico aveva concesso la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a tutti coloro che avevano subito, in tutto o in parte, l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda. Il periodo di sospensione, tuttavia, è scaduto lo scorso 30 settembre 2018. L’art. 32 in esame non ha previsto, analogalmente alla proroga dei termini di cui all’art. 5-ter del citato DL 148/2017, anche la proroga dei termini di cui invece al precedente art. 5-bis che nella seguente versione emendata si propone come ulteriore comma 1-ter da inserire nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.
Art. 32, comma 1-ter.
Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2017, è prorogato al 30 settembre 2020. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre 2018 sono effettuati in un’unica soluzione ovvero attraverso un pagamento rateale del debito tributario accumulato secondo un piano di dilazione di 20 rate trimestrali di cui la prima o unica rata avente scadenza il 16 ottobre 2020 e applicando un tasso di dilazione non superiore al 2%. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano, oltre che ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, anche al comune di Forio. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e versamenti contributi obbligatori
L’articolo 34 sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 – 31 dicembre 2020.
L’articolo 35 dispone invece la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
Proposta emendantiva
Il sisma del 21 agosto 2017, sebbene abbia interessato zone ben delimiate dell’isola d’Ischia, ha prodotto i suoi effetti negativi ben oltre i confini dell’area del cratere compromettendo l’andamento dell’intero sistema economico locale che ha subito, in maniera drastica, un improvviso rallentamento della sua performance.
L’area rossa, cioè quella che delimita l’ambito territoriale degli interventi prioritari, confina con una area ben più estesa dalla colorazione arancione.
La diversa intensità della crisi, però, non dove escludere dal regime degli aiuti le imprese e le famiglie appunto presenti negli altri tre Comuni dell’area arancione ovvero Ischia, Barano d’Ischia e Serrara Fontana.
Ecco perché, allora, si propone di estendere l’ambito applicativo degli art. 34 e 35 a tutti i sei Comuni dell’isola d’Ischia.
Inoltre, volendo riproporre sempre gli stessi intendimenti del legislatore espressi nel DL 189/2016 anch’esso recante misure di sostegno a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, al solo fine di favorire una maggiore intelligibilità del testo, si propone di precisare che comunque potranno beneficiare delle sospensioni previste dagli artt. 34 e 35 i soggetti residenti e aventi sede legale o operativa nei Comuni a cui si estenderanno le misure agevolative in questione.
Per questo motivo, si propone di emendare i testi dei ripetuti artt. 34 e 35 nel modo seguente: “Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni dell’isola d’Ischia

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