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sabato, Aprile 20, 2024

De Angelis scarcerato, ma allontanato dall’isola d’Ischia

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Paolo Mosè | E’ andata bene a Francesco De Angelis, arrestato nella notte di sabato scorso con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, tipo cocaina, e posto ai domiciliari su decisione del pubblico ministero. Nella mattinata di ieri si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al giudice per le indagini preliminari Maurizio Conte e ai suoi difensori di fiducia, gli avvocati Antonio e Mitty De Girolamo. Il provvedimento di arresto in flagranza è stato convalidato e il gip al termine dell’interrogatorio ha disposto la misura di divieto di dimora in tutti e sei i comuni dell’isola d’Ischia. Dovrà comunque risiedere in terraferma o al massimo avvicinarsi nell’isola di Procida. Fino ad un nuovo ordine dell’autorità giudiziaria. La difesa sta valutando la necessità di ricorrere al tribunale del riesame per consentire a Francesco De Angelis di poter ritornare nella sua dimora abituale nel comune d’Ischia. Una scelta che sarà fatta nei prossimi giorni e prima della scadenza dei termini.

L’indagato ha risposto a tutte le domande del giudice Conte assumendosi quella parte di responsabilità per il rapporto che intercorreva con alcuni assuntori della cocaina che si erano recati in prossimità della sua abitazione per acquistarne alcuni grammi. Un aspetto che il gip ha ampiamente evidenziato nella sua ordinanza. Con il proposito di spiegare la personalità del De Angelis, la consistenza degli elementi raccolti dagli uomini del Nucleo operativo dell’Arma dei Carabinieri che hanno svolto un’accurata indagine che peraltro è durata un bel po’ di tempo essendo il De Angelis un soggetto costantemente monitorato da quando operava con un’attività commerciale sulla Riva Destra. “Franco l’Ostricaro” (come viene conosciuto nell’ambiente della ristorazione) ha cercato di limitare i danni essendo gli elementi raccolti tali da consigliarlo ad avere un rapporto di collaborazione con l’autorità giudiziaria. Tentando di scrollarsi di dosso l’ipotesi più grave dello spaccio. Spiegando che quella cessione era dovuta ad un rapporto di conoscenza con gli acquirenti e che comunque quella sostanza era stata da lui acquistata per un presunto uso personale. Una tesi suggestiva che ha bisogno di una verifica sostanziale, allorquando questa vicenda dovrà essere soppesata dal giudice che dovrà emettere la sentenza. Tenendo conto delle argomentazioni degli avvocati Mitty e Antonio De Girolamo, che certamente sceglieranno il percorso meno gravoso per il proprio assistito.

Dopo aver ascoltato quanto da avesse da dichiarare il De Angelis e le richieste dell’accusa e della difesa, il giudice è rimasto in camera di consiglio per emettere il provvedimento, che è stato sostanzialmente più che buono, perché è stata evitata la detenzione personale. Ed ha scritto il giudice Conte: «Dal verbale di arresto si ricava che personale della Compagnia di Ischia effettuava un servizio di osservazione presso l’abitazione dell’indagato sita in Ischia che consentiva di notare un’autovettura di tipo Smart i cui occupanti si erano recati presso l’abitazione dell’indagato per allontanarsi dopo qualche minuto in compagnia del De Angelis. Questi veniva notato dalla polizia giudiziaria mentre si liberava di un involucro di cellofan, gettandolo dal finestrino. Recuperandolo si accertava contenente cinque bustine di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di grammi 4,60. De Angelis aveva nella sua disponibilità la somma di alcune centinaia di euro. Veniva recuperata dalla pg anche un’altra bustina di analoghe caratteristiche detenuta dal conducente dell’autovettura D.C.M., che aveva cercato di liberarsi».

E si passa alla seconda fase dell’indagine di polizia giudiziaria, allorquando si procedeva ad una verifica nella dimora dell’indagato: «Effettuata una perquisizione presso l’abitazione del De Angelis venivano rinvenute nella camera da letto un involucro contenente cocaina dal peso di grammi 6,3, nonché in cucina altro involucro contenente sostanza da taglio e 15 ritagli di bustine identiche a quelle precedentemente rinvenute».

Il giudice passa a valutare le dichiarazioni rese da coloro che erano stati fermati e condotti in caserma per una successiva attività per conoscere come conoscessero il De Angelis, quanto avessero pagato, tutte informazioni utili: «Il D.C.M. e D.C.F. dichiaravano alla polizia giudiziaria di essere consumatori di cocaina e di essersi recati dal De Angelis per acquistare una dose e di consumarne un’altra come poi era avvenuto. D.C.M. precisava di averla pagata una somma in euro, come aveva fatto anche in altre occasioni; aveva acquistato stupefacente allo stesso prezzo o presso l’attività di ristorazione ove il De Angelis lavorava come cameriere. Confermava altresì che all’intervento della pg aveva gettato dal finestrino dell’auto un involucro poi recuperato».

Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver posto in evidenza i fatti che sono stati riportati nella comunicazione notizia di reato dai carabinieri, è passato alla valutazione della merce illegale sequestrata e in conseguenza dell’attività che aveva posto in essere il De Angelis: «Considerato il quantitativo rinvenuto, frazionato in dosi, la disponibilità (della sostanza da taglio e bustine di cellofan) destinato al confezionamento di dosi, della somma di denaro incompatibile con lo status socioeconomico del detentore e le dichiarazioni rese dagli inquirenti, appare evidente che l’indagato era stabilmente dedito ad una fiorente attività di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ad occasionali acquirenti».

Quest’ultimo passaggio è particolarmente significativo e che conferma, sostanzialmente, che ci fosse una vera attività di spaccio. E a conferma di ciò, il gip richiama le dichiarazioni di uno degli acquirenti: «Nel corso dell’attività di convalida l’indagato ha ammesso la detenzione dello stupefacente rinvenuto e la sua destinazione alla cessione ad occasionali acquirenti. Ha anche ammesso di aver ceduto stupefacente di tipo cocaina a D.C.M. riscontrando l’attendibilità di quanto da questi riferito alla polizia giudiziaria nella immediatezza».

Sulle esigenze cautelari il giudice non ha avuto alcun dubbio della sussistenza, svolgendo una valutazione molto attenta nel valutare i vari aspetti di questo arresto. Scrivendo che «Per le specifiche modalità e circostanze del fatto (ampiamente descritte) e per la personalità dell’indagato desunta dalla stessa condotta tenuta in occasione del reato significativa di una personalità oltremodo trasgressiva, incapace di valutare la gravità di quanto posto in essere e inoltre rivelatrice di collegamenti stabili con ambienti delinquenziali, vi è concreto pericolo che questi commetta altri delitti della stessa specie, anche in relazione al bene giuridico tutelato della norma violata (art. 73 DPR 309/90, legge sugli stupefacenti, ndr) e dalle modalità esecutive, di quello per cui si procede. La vicenda in esame non può considerarsi un episodio isolato, ma al contrario inserita in un contesto di abitualità criminosa».

Molto probabilmente i carabinieri nel confezionare gli atti hanno ricordato altre attività di indagini che sono state condotte nel passato, indicando il De Angelis quale potenziale custode della sostanza stupefacente e che seppur più volte monitorato e controllato, non portarono ad alcun risultato. Pur confermando l’esistenza di un suo rapporto e stretto collegamento nel giro, più in particolare nella commercializzazione della cocaina.

Il giudice dopo questa premessa ha concluso nello spiegare quale è la misura più idonea per garantire che l’indagato non possa più ricadere nel medesimo errore e in considerazione di quanto richiesto dalla pubblica accusa: «Si impone una prognosi severa e rigorosa in ordine alla pericolosità sociale dell’indagato e dunque vanno ritenute sussistenti concrete ed attuali esigenze di prevenzione. Pertanto deve disporsi, considerato la richiesta formulata dalla pubblica accusa, nonché lo stato di incensuratezza e la evidente localizzazione sul territorio ischitano dell’attività illecita, la misura cautelare del divieto di dimora nell’isola d’Ischia, in quanto idonea a salvaguardare esigenze di tutela della collettività e proporzionata all’entità dei fatti ed alla sanzione che potrà essere irrogata all’esito del giudizio, tenuto conto dei limiti edittali del reato per cui si procede. Per la pericolosità del reo, quale emerge dalla reiterazione delle condotte criminose, non può ritenersi applicabile all’esito del processo il beneficio della sospensione condizionale della pena».

Il giudice spiega il perché Francesco De Angelis non potrà ottenere, allo stato degli atti, ovviamente, la sospensione condizionale della pena. Avendo valutato in base agli atti in suo possesso che non potrà beneficiare del quinto comma dello stesso articolo contestato in quanto per modus operandi, per tipologia di sostanza stupefacente sequestrata e per le dichiarazioni rese dai consumatori, ci si trova nell’ambito corretto della detenzione al fine di spaccio. Le cui pene sono ovviamente di diversa portata e che vanno ben al di sopra dei due anni per ottenere la sospensione condizionale. Questa, è ovvio, è una valutazione svolta in una fase d’indagine e di convalida, ma come i fatti pregressi insegnano, il giudice del dibattimento o chi per esso dovrà emettere la sentenza può benissimo leggere il tutto in modo diverso. Scrive il gip ancora: «D’altronde si osserva che la prognosi circa l’applicabilità del predetto beneficio deve obbligatoriamente far riferimento, oltre ai limiti fissati dagli artt. 163 e 164 codice penale, anche alla pericolosità dell’indagato, con la conseguenza che la concessione del beneficio presuppone che l’autore del fatto si asterrà dal commettere ulteriori reati. La ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari impedisce qualsiasi prognosi favorevole in ordine ai futuri comportamenti ed esclude la possibilità di concessione del beneficio».

Ed infine il giudice ha disposto contestualmente la liberazione dell’indagato sottoposto al regime degli arresti domiciliari tramutandolo in quello della misura del divieto di dimora in tutti i comuni dell’isola d’Ischia. Con la facoltà che all’atto della scarcerazione si presenti all’autorità di polizia più vicina al luogo di residenza ed entro tre giorni dovrà dichiarare il luogo in cui fisserà la sua dimora lontano dall’isola.

 

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