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mercoledì, Aprile 24, 2024

DDL Falanga, fine dei giochi a settembre diventa legge!

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On. Carlo Sarro: “Non più arbìtri ma riferimenti oggettivi e certi”
Bruno Molinaro: “Con questa legge si fa giustizia di brutture e ecomostri”

La gradualità che “salva” le case stabilmente abitate

Gaetano Di Meglio | Con la dichiarazione di irricevibilità degli emendamenti proposti in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è conclusa oggi l’ultima tappa dell’iter legislativo del Disegno di legge “Disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure didemolizione di manufatti abusivi”, prima del suo approdo nell’Aula di Montecitorio previsto per i primi di settembre.
Lo annuncia l’onorevole Carlo Sarro (FI), componente dell’organismo parlamentare, che ha ricevuto dalla Commissione Giustizia il mandato di Relatore d’Aula unitamente all’onorevole Marco di Lello (Correlatore).
“Con la calendarizzazione a settembre del provvedimento – spiega l’esponente di Forza Italia -, si chiude definitivamente l’iter di approvazione del disegno di legge e, quindi, si potrà finalmente fare riferimento a criteri oggettivi e preventivi per stabilire l’ordine di priorità nell’esecuzione delle demolizioni”.
“Dunque – conclude l’onorevole Sarro -, non più arbìtri ma riferimenti oggettivi e certi”.
Per quanti credono nella bontà della legge voluta dal senatore azzurro Ciro Falanga si ad un passo dal traguardo.
Ora che la Commissione Bilancio e la Commissione Giustizia della Camera hanno dato il via libera alla calendarizzazione in aula del testo la strada si fa tutta in discesa.

Molinaro: Con questa legge si fa giustizia di brutture e ecomostri
Insieme con il senatore Falanga e l’onorevole Carlo Sarro, da sempre, l’avvocato Bruno Molinaro è uno di quelli che ci hanno messo la faccia e si sono esposti, in maniera chiara, anche davanti alle posizioni della Procura, dei Verdi e di quanti, senza considerare l’aspetto umano legato alla tragedia dell’abusivismo edilizio, riescono solo a restare fermi, come cani legati, ad abbaiare, rabbiosi, contro ogni iniziativa che sappia contemperare anche l’aspetto umano di molte RESA. Non c’è solo la camorra, non c’è solo la speculazione. Ma tra tanta camorra e tanta speculazione c’è anche una fetta di umanità e di necessità che merita di essere tutelata.
«Apprendo con soddisfazione – ci ha detto l’avvocato Molinaro – che anche la VII Commissione della Camera dei Deputati ha confermato la piena legittimità costituzionale del DDL FALANGA, soprattutto alla luce del fatto che il principio di obbligatorietà dell’azione penale non ne risulta minimamente intaccato, vieppiù se si considera che trattasi non già di sanare abusi edilizi ma di eseguire piuttosto, sia pure secondo modalità predefinite, sentenze di condanna passate in cosa giudicata e che, in ogni caso, allorquando il DDL elegge a criterio di priorità (“di regola”) quello della demolizione dei fabbricati in corso di costruzione, non fa altro che rafforzare la volontà del legislatore di evitare che gli illeciti accertati vengano portati a conseguenze ulteriori.
Da notare che il parere appena licenziato si segnala anche per l’esplicita ammissione secondo cui la norma in questione “riduce l’insorgenza di eventuale contenzioso e di incidenti di esecuzione”.
Molti ricorderanno – evidenzia Molinaro – che qualche tempo fa il Procuratore Generale di Napoli Luigi Riello, in una intervista al quotidiano La Stampa, aveva invece affermato che la “legge”, per oggettive difficoltà interpretative ed applicative, finisce per determinare un vertiginoso aumento del contenzioso, con gli avvocati chiamati a fare il loro mestiere, e nuovi carichi di lavoro per i magistrati.
Personalmente sono sempre stato convinto del contrario perché un avvocato serio ed intellettualmente onesto non ha alcun interesse a consigliare al proprio cliente di proporre un incidente di esecuzione per opporsi alla demolizione di un fabbricato allo stato grezzo.
E di fabbricati grezzi, scheletri ed ecomostri incompleti il territorio italiano, purtroppo, soprattutto nella fascia costiera, è pieno.
Dunque, con il DDL Falanga, una volta approvato, si fa giustizia di queste brutture, si aiuta l’ambiente e si riduce il numero delle cause.
Il DDL Falanga, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da qualche parlamentare sprovveduto, non vanifica affatto, né ridimensiona in qualche modo gli effetti dell’ottima proposta di legge volta all’azzeramento del consumo del suolo entro il 2050, già approvata alla Camera. Quest’ultima, infatti, prevede, a grandi linee, incentivi alla rigenerazione urbana ed il riuso degli edifici sfitti e delle aree dismesse, occupandosi, altresì, della riqualificazione energetica e della demolizione e ricostruzione degli edifici energivori. Si tratta, quindi, di una “legge” che va ad incidere sul patrimonio edilizio esistente ma – beninteso – solo su quello legittimo, non anche su quello abusivo, oggetto, peraltro, di sentenze irrevocabili. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti, in quanto il patrimonio edilizio abusivo non può nemmeno formare oggetto di interventi di manutenzione, dovendo essere demolito. Rigenerazione, riuso e riqualificazione sono, per forza di cose, termini assolutamente incompatibili – conclude l’avvocato ischitano – con la gestione delle opere abusive la cui unica sorte è soltanto quella di essere eliminate prima o poi»

 

La gradualità che “salva” le case stabilmente abitate

All’articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) i criteri per l’esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell’articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell’ambito dei quali è data adeguata considerazione:
1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;
2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »; b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Nell’ambito di ciascuna tipologia di cui alla lettera c-bis) del comma 6, determinata con provvedimento del titolare dell’ufficio requirente, tenendo conto dei criteri di cui alla medesima lettera e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati »

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