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giovedì, Marzo 28, 2024

Dal Dossier della Camera, gli errori del Decreto “ischitano”

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Ci sono diversi errori commessi da chi ha scritto il Decreto Genova e l’ufficio della Camera ha evidenziato diversi errori riportati nella sezione “Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione”

Per quanto ci riguarda
«Alcune disposizioni del provvedimento prevedono procedure ad hoc, in deroga solo implicita rispetto alle procedure ordinarie previste a legislazione vigente; in particolare: “si prevede la nomina di Commissari straordinari con DPCM, mentre in via generale l’articolo 11 della legge n. 400 del 1988 prevede la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri” Gli uffici suggeriscono, invece, “Al riguardo, con riferimento a tali disposizioni potrebbe risultare opportuno fare ricorso alle procedure ordinarie previste in via generale a legislazione vigente, ovvero esplicitarne il carattere derogatorio rispetto a tali procedure ordinarie, in coerenza con il paragrafo 2, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001”

All’articolo 17, comma 2, la durata massima del mandato del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori dell’isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 non risulta allineata con la durata dello stato di emergenza per il medesimo sisma che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si concluderà il 31 dicembre 2018.

Inoltre, nella sezione “Chiarezza e proprietà della formulazione del testo”
Si segnala l’opportunità di precisare il significato di alcune espressioni utilizzate nel testo. In particolare:
all’articolo 30, comma 4, andrebbe chiarito in che senso nell’individuazione della soglia massima di incarichi per progettisti e direttori dei lavori, nell’ambito dei lavori di ricostruzione post-sisma, si dovrà tenere “conto dell’organizzazione dimostrata” (potrebbe essere opportuno fare riferimento piuttosto alle “capacità organizzative dimostrate”);
all’articolo 31, comma 2, andrebbe chiarito se gli esperti, nel numero massimo di tre, di cui il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma di Ischia del 2017 si può avvalere, siano i medesimi chiamati a comporre il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo comma 6;
E poi, come abbiamo avuto modo di evidenziare più volte, “all’articolo 29, comma 1, il riferimento all’articolo 1 andrebbe sostituito con quello all’articolo 17”. Eggià, l’articolo 17 è quello che “spacca” l’isola, non più il numero 1.
Anche dalla Camera sottolineato: “si fa rifermento ai comuni “di cui all’articolo 1” per indicare i comuni interessati dal sisma dell’isola d’Ischia dell’agosto 2017 mentre il primo riferimento a tali comuni si trova all’articolo 17.

1 COMMENT

  1. Ma la sospensione dei pagamenti delle utenze, come per gli altri terremoti, è stata prevista nel decreto?

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