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sabato, Aprile 20, 2024

Caserma Forestale, mano pesante del PM: chiesta la condanna ad un anno e sei mesi per tutti gli imputati

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Sì è svolta oggi l’ udienza di discussione innanzi al Giudice Monocratico Dott. Marco Occhiofino. Hanno discusso e concluso il P.M. Alessandro Minucci, l’avvocato Bruno Molinaro, quale difensore delle costituite parti civili, associazione per la difesa dei pini di Ischia e Luigi Pisani, nonché l’avvocato Francesco Cedrangolo, quale difensore della imputata Liliana Buono, funzionaria del provveditorato interregionale per le opere pubbliche (Campania e Molise)
Il P.M. ha concluso per la condanna ad un anno e mesi sei di reclusione (concesse le attenuanti generiche) e, dunque, anche dell’eurodeputato Giosi Ferrandino, ex Sindaco di Ischia, dell’arch. Silvano Arcamone, già dirigente dell’ufficio tecnico, di Donato Carleo, Provveditore interregionale per le opere pubbliche (Campania e Molise), ed infine di Domenico Parracino, quale legale rappresentante della impresa esecutrice dei lavori.
Molto articolata e appassionata la discussione dell’avvocato Molinaro, per le parti civili, il quale ha concluso chiedendo un’esemplare condanna al risarcimento dei danni per una attività edilizia palesemente illegittima che rappresenta uno dei più gravi attentati degli ultimi anni al territorio e ai valori paesaggistici dell’isola per di più perpetrato dallo Stato nell’interesse del Corpo Forestale chiamato istituzionalmente a difendere proprio tali valori. Gennaro e Domenico Savio, rappresentanti del P.C.I.L.M e strenui difensori del diritto alla casa hanno più volte definito la costruenda caserma come uno scempio di Stato, lamentando, altresì, la disparità di trattamento riservata dallo stesso Stato agli abusivi c.d. di necessità.
Il P.M. Minucci, nel chiedere l’affermazione di penale responsabilità, ha anche chiesto non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati edilizi e paesaggistici perché ormai estinti per intervenuta prescrizione.
Nella sua arringa conclusiva, l’avvocato Molinaro ha richiamato ampia documentazione dalla quale emergerebbe che la particella 9 del foglio 4 sarebbe stata identificata in ambito catastale sin dal 1969 e quindi da epoca antecente alla delibera consiliare del comune di Casamicciola n. 108 del 1986, con la quale venne stabilito di costituire il diritto di superficie a favore dell’amministrazione statale ma sulla diversa e (anch’essa già preesistente) particella 1.
Questo era in effetti il nodo centrale del dibattito processuale, riguardante l’acquisizione della disponibilità del suolo.
L’aver affermato gli imputati, anche secondo l’accusa, l’esistenza di tale requisito avrebbe viziato di falsità ideologica l’intero procedimento.
Queste ed altre cose, relative all’assenza di ogni intesa tra Stato e Regione, alla inefficacia dei verbali delle conferenze dei servizi, alla mancata approvazione da parte del comune della variante al P.R.G. e alla invalidità ed inefficacia dell’autorizzazione paesaggistica sono state argomentate ed ulteriormente illustrate con numerosi richiami a norme e sentenze, a sostegno della tesi accusatoria, dal legale delle parti civili, il quale si è anche riservato di depositare memoria in vista della prossima udienza, fissata dal Giudice Occhiofino per il 17 ottobre 2018.
Attento e puntuale è, poi, stato anche l’intervento del difensore della Buono, avvocato Cedrangolo, il quale ha sostenuto la piena legittimità, sulla base degli atti acquisiti al processo, dell’operato della sua assistita per la quale ha invocato l’assoluzione con formula piena da tutti i reati ascritti, comunque coperti da prescrizione. Alla prossima udienza discuteranno gli avvocati Genny Tortora per Giosi Ferrandino e Silvano Arcamone e l’avvocato Luigi Siniscalchi per il Provveditore Carlea.

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