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giovedì, Aprile 25, 2024

Caserma della Forestale, Giosi Ferrandino rinuncia alla prescrizione

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La scelta dell’esponente politico di chiedere che il tribunale lo assolva è giunta dopo la deposizione del teste Francesco Conte, che ha chiarito al giudice di non aver mai discusso con il Ferrandino in merito a quanto accadeva per la caserma da realizzarsi nel Bosco della Maddalena. Né di aver subito pressioni dall’ex primo cittadino. Dal processo emerge che il via all’abbattimento dei pini e alla localizzazione dell’area è avvenuto con l’Amministrazione che subentrò

C’è voluta una pattuglia dei Carabinieri per condurre in aula il teste Francesco Conte, che non si era mai presentato in aula per testimoniare nell’indagine che ha portato al rinvio a giudizio degli attuali imputati. In merito all’approvazione del progetto per la costruzione della caserma della Forestale (Corpo oggi assorbito dall’Arma dei carabinieri) e che era iniziato con l’abbattimento di alcuni pini nel Bosco della Maddalena e preparare lo scavo per la realizzazione delle fondamenta. Poi il tutto sequestrato, le indagini, le proteste degli ambientalisti ed oggi il processo. Quasi tutti i capi d’imputazione possono definirsi prescritti o comunque sulla soglia di una definizione senza “vinti” e “vincitori”. E’ una possibilità di cui l’attuale sindaco d’Ischia Giosi Ferrandino non intende avvalersi. Si attende dalla giustizia una pronuncia d’innocenza senza alcuna ombra. In modo chiaro, alla luce delle dichiarazioni che sono state rese proprio dal Conte, che è comparso dinanzi al giudice monocratico Marco Occhiofino. Presidente della I sezione penale del tribunale di Napoli. Il Conte veniva considerato dalla pubblica accusa teste importante. Irrinunciabile. Dato che aveva avuto un ruolo in tutta questa vicenda. Avendo ottenuto dal Comune un incarico per studiare l’area interessata dalla realizzazione della caserma e che in qualche modo sarebbe stato “intimato” a riportare in relazione fatti e circostanze inerenti a come si dovesse posizionare l’immobile, una sorta di percorso agevolato per accorciare i tempi. Ebbene, dopo questo sforzo durato qualche anno in attesa delle sue pronunce, il Conte ha riferito che della questione caserma Forestale di Casamicciola non ne ha mai parlato con l’allora sindaco, Giuseppe Ferrandino. Di averne parlato, invece, con l’allora responsabile dell’Ufficio tecnico Silvano Arcamone. Un incontro istituzionale, indispensabile proprio per il ruolo che ricopriva nell’ambito dell’Amministrazione comunale. E anche per confrontarsi. Non andando oltre, non evidenziando che ci fosse stata una voglia di spingerlo in determinate direzioni. Seguire il Conte non è stato facile, perché le sue risposte hanno avuto diversi momenti di pausa con un tono alquanto basso, cercando di centellinare le parole in modo da evitare problemi.

IL NODO PARTICELLE
Per la verità il testimone si era presentato all’udienza precedente, “spontaneamente”, dopo aver ricevuto una sanzione di 300 euro dal tribunale. Resistendo nell’aula dell’udienza fino a quanto ha potuto, per poi abbandonarla per fare rientro ad Ischia, essendo per quasi tutta la mattinata il tribunale impegnato in altre cause e quella della caserma della Forestale si discusse nel pomeriggio. Ieri, invece, è giunto accompagnato dagli angeli custodi e si è dimostrato particolarmente disponibile a chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda che con il passare delle udienze si chiarisce sempre più. Lo stesso Conte, parlando infine di queste famose particelle che sarebbero uno dei punti più dolenti di questo processo, ha spiegato di aver svolto un frazionamento e di aver individuato il punto esatto dove collocare questa struttura. E che il tutto avveniva in un ambito di rapporti con l’organo dello Stato che finanziava la costruzione, in particolare con il provveditore interregionale delle opere pubbliche. Il cui dirigente dell’epoca è anche lui imputato. Ed infatti sono questi coloro che attendono fiduciosi che il tribunale chiarisca le singole posizioni e ritengono che ci siano tutti i presupposti per ottenere una sentenza favorevole: l’ex sindaco di Casamicciola Giuseppe Ferrandino e che attualmente ricopre la stessa carica ad Ischia; l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico Silvano Arcamone; Domenico Parracino, rappresentante legale della società “ING Lombardi & C. Costruzioni edilizie”; Nicoletta Liviana Buono, responsabile del procedimento presso il Provveditorato delle Opere interregionali; Donato Carlea, in servizio presso le Opere interregionali pubbliche della Campania.

L’ACCUSA DI ABUSIVISMO
E’ stato anche chiarito che il sindaco Ferrandino all’epoca non ricopriva più quella carica, per essersi trasferito a Ischia con il medesimo compito istituzionale già da qualche anno e che nel frattempo era subentrata una nuova Amministrazione e con un nuovo sindaco. E’ proprio su quest’ultima che si è concentrata l’attenzione, per richiamare il giudice su chi avesse realmente dato il via libera all’inizio dei lavori. Ma sono aspetti che ormai non attirano più l’attenzione, siamo al de profundis delle contestazioni e sarebbe del tutto inutile aprire nuovi filoni. Basti pensare che tutti gli imputati rispondono del reato di abusivismo edilizio sul presupposto che le varie istituzioni chiamate a dare delle risposte si erano espresse e che sulla caserma c’era stata la convocazione di una conferenza di servizi dove tutti avevano fatto le proprie osservazioni e giunti ad una conclusione unanime: «Per aver ciascuno con le condotte di seguito indicate Carlea Donato provveditore interregionale alle Opere pubbliche, quale committente e mediante la condotta di cui alla violazione delle bellezze naturali; Parracino Domenico rappresentante legale della società ING Lombarci & C. Costruzioni edilizie srl quale esecutore dei lavori, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi; Buono Liviana Nicoletta, responsabile del provvedimento presso il Provveditorato delle Opere pubbliche; Ferrandino Giuseppe quale sindaco del comune di Casamicciola e Arcamone Silvano, dirigente tecnico del comune di Casamicciola. Questi ultimi tre, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in tempi diversi, perché a conoscenza: che la particella n. 9 del foglio 4, ove doveva posizionarsi la costruenda caserma del Corpo Forestale dello Stato, era differente dalla particella 1 foglio 4 su cui era stato concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste, per la realizzazione della suddetta caserma; che sul bosco insistente sulla particella n. 9 foglio 4 vigeva un vincolo assoluto ad uso legnatico a favore dei cittadini del comune di Casamicciola; omettendo dolosamente di rappresentare siffatti impedimenti al compimento dell’opera anzi intimando al geometra Conte Francesco di predisporre e depositare in luogo della particella n. 1 il frazionamento della particella 9; iniziato, continuato ed eseguito in assenza del permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo le seguenti opere: disboscamento di alberi insistenti sull’area sia presso il Bosco della Maddalena di Casamicciola costituente la particella 9 del foglio 4 e, segnatamente, di sette pini di alto fusto in data 12.10.2009 ed in prosieguo di ulteriori alberi con posa in opera di cantiere e colata cementizia a predisposizione dei primi due piani del costruendo immobile».

I FALSI
Tralasciando il reato paesistico, la distruzione delle bellezze naturali e soffermandosi sui reati di falso. In particolare di induzione in falso ideologico che viene addebitato ai soli Ferrandino, Arcamone e Buono: «Perché nelle rispettive loro qualità e segnatamente pur essendo a conoscenza: che la particella n. 9 del foglio 4, ove doveva posizionarsi la costruenda caserma del Corpo Forestale dello Stato, era differente dalla particella 1 foglio 4 su cui era concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste per la realizzazione della suddetta caserma. Omettendo dolosamente di rappresentare siffatti impedimenti al compimento dell’opera, anzi intimando al geometra Conte Francesco di predisporre e depositare in luogo del frazionamento della particella 9 quello della particella 1 traevano in inganno sull’esatta ubicazione dell’opera di cui trattasi Carlea Donato, provveditore interregionale delle Opere pubbliche della Campania e Molise che adottava con nota del 7.5.2009 con la quale si attestava la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera, basato, tra l’altro, sul falso presupposto che la stessa sarebbe sorta sulla particella su cui era stato concesso il diritto di superficie al Ministero dell’agricoltura e foreste, fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità».
Mentre il solo provveditore alle opere pubbliche risponde di un falso ideologico tutto suo, che il pubblico ministero Miraglia Del Giudice ha ritenuto che si fosse realizzato e che fino ad ora non si è ancora palesato: «Perché agendo nella qualità di provveditore alle Opere pubbliche, nell’esercizio delle sue funzioni, attestava falsamente nella nota del 7.5.2009 al Comune di Casamicciola, ente competente al rilascio della concessione edilizia, e ai molteplici amministratori statali tra cui la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ente preposto alla tutela paesistico territoriale, secondo il quale: “l’approvazione dei progetti nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza dei servizi – scrive Carlea – sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell’ambito della conferenza di servizi, l’amministrazione statale procedente, di intesa con la Regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un’amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero della Regione interessata, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616”.
Che si era raggiunta l’intesa Stato-Regione (necessaria per la conclusione del procedimento di localizzazione dell’opera) non corrispondente al vero stante la mancanza di un atto di intesa con l’ente Regione, fatto del quale l’atto era destinato a provare la verità».

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