fbpx
sabato, Aprile 20, 2024

Assoluzione Ferrandino e D’Abundo, il giudice smentisce la ricostruzione del Castiglione

Gli ultimi articoli

Paolo Mosè | E arrivano anche le motivazioni per gli altri due ex imputati, Giovangiuseppe Ferrandino e Ciro Castiglione, dopo quelle che abbiamo pubblicato in merito alla posizione di Antonello D’Abundo, il quale scelse il rito abbreviato. In quest’ultimo caso si è proceduto al giudizio ordinario ed il giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere in ordine al reato più grave perché il fatto non sussiste per il reato di induzione, di cui all’art. 319 quater codice penale.

Il giudice dell’udienza preliminare Enrico Campoli si è quindi soffermato su queste ultime due posizioni e certamente quella di Ciro Castiglione non ne esce bene, allorquando sottolinea, ancora una volta, che i raffronti prodotti dal Castiglione non sono altro che dei posticci, in un passaggio, mentre ciò che ha affermato nella fase delle indagini preliminari sono state «addirittura smentite». E l’albergatore foriano era per la procura della Repubblica un testimone chiave, una vittima che andava potenzialmente salvaguardata, fino a trasmigrare per essere una vera e propria vittima del gioco a tenaglia degli altri due imputati. Una tesi smentita, come abbiamo più volte riferito, dalla pronuncia dei giudici di merito e di legittimità che hanno riqualificato sostanzialmente l’ipotesi accusatoria. E alla fine la Procura ha dovuto per forza di cose iscriverlo nel registro degli indagati e richiedere finanche il rinvio a giudizio.

Riallacciandosi al servizio che è uscito ieri, il gup va quindi direttamente a riferire soprattutto quanto dichiarato dal sottufficiale della Capitaneria di Porto allorquando è arrivato ad essere informato direttamente dell’indagine nei suoi confronti: «Sin dalla immediatezza dell’interrogatorio di garanzia il Ferrandino Giovangiuseppe negava ogni addebito affermando, perentoriamente, di aver egli pagato, ed in contanti, i propri soggiorni estivi e di essersi avvalso nella circostanza del suo amico D’Abundo Antonello, al fine di ottenere, essendo lo stesso titolare di un’agenzia di viaggi (del resto, così come fatto per altri pubblici ufficiali), condizioni di pagamento più vantaggiose.

Il Ferrandino Giovangiuseppe negava, recisamente, ogni altra diversa prospettazione fattuale, richiamando sul punto, a sua difesa, quanto documentalmente contenuto nei dispositivi elettronici, in quel momento in possesso della polizia giudiziaria avendoglieli sequestrati al momento dell’esecuzione della misura custodiale».

I PAGAMENTI IN CONTANTI

Passando successivamente a riguardare e a riferire ciò che disse l’altro indagato assolto per tutti i capi d’imputazione: «Il D’Abundo Antonello, per parte sua, confermava di avere effettivamente ricevuto dal Ferrandino il denaro in contanti per l’acquisto dei soggiorni vacanza e di essersi rivolto, all’insaputa del primo, al Castiglione, per ottenere condizioni più vantaggiose attesi gli intensi rapporti commerciali di quest’ultimo con i tour operator pugliesi, per poi una volta ricevuti i voucher consegnarli al suo amico, pubblico ufficiale.

Il D’Abundo rappresentava, altresì, che versamenti da lui pretesi in contanti dal Ferrandino trovavano giustificazione nelle richieste formulate dal Castiglione, che ne necessitava per pagare in nero i propri dipendenti, e che al primo dei due versamenti aveva assistito anche suo zio, D’Abundo Vito, il quale era stato poi testimone anche della successiva consegna, da lui operata, in favore del Castiglione».

Richiamando la decisione del collegio della “libertà”, che oltre a qualificare in modo diverso l’imputazione, ordinava l’immediata scarcerazione dei due indagati sottoposti al regime domiciliare: «Sulla base di questi elementi il Tribunale del riesame annullava il titolo custodiale in quanto pur qualificando diversamente i fatti nei sensi sopra menzionati, riteneva che le dichiarazioni del Castiglione fossero gravemente inficiate dalle ulteriori acquisizioni, ed, in particolare, sostenendo che quest’ultimo, in relazione al secondo dei soggiorni, a differenza di quanto riferito verbalmente, non aveva prodotto alcuna documentazione».

Una ricostruzione che coinvolge l’intera fase delle indagini preliminari e a valutare con attenzione tutta la documentazione trasmessa dal pubblico ministero, ma soprattutto dagli avvocati Mario Tuccillo e Bruno Molinaro che hanno difeso il sottufficiale della Capitaneria: «Ritiene l’estensore che l’imputazione di cui al capo a, necessariamente nella sua sfera concorsuale riguardante sia il Castiglione Ciro che il Ferrandino Giovangiuseppe, sia destituita di ogni fondamento già in considerazione degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari e senza la necessità di alcun ulteriore approfondimento dibattimentale sulla base delle articolate considerazioni qui di seguito esposte».

L’INCIDENTE PROBATORIO

Affrontando tutte quelle connotazioni che riguardano la posizione dell’albergatore per ciò che riferì prima agli investigatori dell’Arma dei Carabinieri e successivamente al pubblico ministero Alberto Cannavale: «Va, in primo luogo, evidenziato che, alla luce della qualificazione giuridica data alla condotta in esame, ed al ruolo processuale che la figura del Castiglione Ciro assume in considerazione di essa, le dichiarazioni da egli svolte debbono essere necessariamente vagliate e cioè attraverso un più rigoroso filtro probatorio rispetto a quello che avrebbero assunto ove gli fosse stata riconosciuta la mera qualità di persona offesa del delitto di concussione».

E pone una pietra miliare sulla decisione di mandare assolti gli imputati proprio in relazione all’incidente probatorio pervicacemente richiesto dagli avvocati Tuccillo e Molinaro sugli apparecchi informatici dove era custodita secondo loro la prova tangibile dell’innocenza dell’imputato in ordine all’effettivo pagamento delle due vacanze in una struttura turistica pugliese: «Alla luce di tale premessa non può che sottolinearsi come l’incidente probatorio, che ha cristallizzato l’acquisizione documentale nel possesso del Ferrandino Giovangiuseppe al momento genuino della sua restrizione custodiale, ha avuto modo di estrarre dai dispositivi elettronici in uso allo stesso una messe di dati del tutto complementare alla tesi difensiva del pubblico ufficiale, travolgendo, di conseguenza, anche l’aspetto concorsuale in capo al Castiglione Ciro.

In particolare, dalle suddette memorie informatiche in uso al Ferrandino Giovangiuseppe è stato possibile trarre una più che esaustiva documentazione (foto di banconote, email, messaggi) del tutto incompatibili con un acquisto dei viaggi riconducibili ad una elargizione diretta del Castiglione in favore del pubblico ufficiale atteso che essa dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che quest’ultimo, a mezzo del D’Abundo, il quale poi, a sua volta, si rivolgerà, all’insaputa del primo, al Castiglione per il prezzo di favore che lo stesso poteva conseguire senza che ciò possa in alcun modo rilevare ai fini della induzione indebita, trattò, in prima persona, gli stessi finanche fotocopiando le banconote che andava a prelevare per effettuare il pagamento (vedi, sul punto, l’eloquente scambio di messaggi dell’11 giugno 2016, da cui si evincono le precise indicazioni svolte al riguardo dal D’Abundo al suo amico al fine di ottenere la cifra in contanti)».

LE DICHIARAZIONI DI FERRANDINO

E proseguendo sulla stessa linea, il gup osserva che le dichiarazioni del Ferrandino sono genuine e quindi condividibili e che ciò che era stato archiviato nel sistema informatico, e sottoposto a sequestro dall’autorità giudiziaria, sono la dimostrazione che effettivamente i fatti sono avvenuti come ha riferito lo stesso imputato e successivamente il D’Abundo e tali da escludere il reato contestato: «Tali dati documentali, – assolutamente genuini nella loro portata in quanto acquisiti agli atti allorquando il Ferrandino nulla sapeva della restrizione custodiale che gli stava per essere applicata – per giunta cristallizzati in sede di incidente probatorio, assumono ancor più pregnanza laddove raffrontati con quelli prodotti dal Castiglione in quanto gli stessi, nonostante l’infinito tempo concesso, sono rimasti improduttivi di efficacia riguardo al primo dei soggiorni contestati e del tutto monchi – se non posticci – riguardo al secondo, non può, sul punto, non evidenziarsi che in alcun modo la tesi difensiva si infrange con la circostanza che i pacchetti viaggio siano stati acquistati dal Castiglione, su incarico del D’Abundo, a mezzo delle transizioni tra la sua società e quella pugliese, atteso che ben può tale situazione non solo darsi per assodata ma che può trovare spiegazione in quanto riferito da quest’ultimo sia in merito alla necessità dell’uso dei contanti e sia al riguardo al fatto di conseguire condizioni più vantaggiose su cui lucrare, eventualmente anche in danno del suo “amico” Ferrandino».

Proseguendo il giudice svolge ulteriori osservazioni sulla vicenda e soprattutto sulla scarsa credibilità dell’albergatore Castiglione, come si evidenzia in quest’ultimo passaggio: «Alla luce delle emergenze processuali fin qui esposte non può che sottolinearsi come la convergenza delle dichiarazioni, rese, sin dalle immediatezza, da parte del Ferrandino e del D’Abundo, pur in astratto giustificate da ragioni diverse e sospettabili di una ricostruzione di favore, ha trovato nel materiale informatico estratto dai dispositivi elettronici (di piena e robusta valenza, attesa l’acquisizione in sede di incidente probatorio) una oggettiva, e genuina conferma mentre, di contro, lo stesso non può dirsi delle affermazioni del Castiglione Ciro tenuto conto che le acquisizioni documentali da egli prodotte non hanno consentito alcun concreto riscontro, se non addirittura una smentita. Il dato fondamentale di tutta la vicenda risulta, difatti, essere la provenienza della provvista per l’acquisto dei soggiorni presso il villaggio vacanze, circostanza quest’ultima su cui le emergenze processuali hanno dimostrato, ed incontrovertibilmente, la riconducibilità in capo al solo Ferrandino mentre quanto avvenuto successivamente ad essa, e cioè il comportamento del D’Abundo Antonello, che effettivamente risulta essersi rivolto al Castiglione, fuoriesce totalmente dalla sfera fattuale del pubblico ufficiale né può svolgere alcun peso probatorio la circostanza che il Castiglione abbia transatto, effettivamente, tali acquisti investito dal D’Abundo e, tanto meno, può essere utile al riguardo il contenuto della registrazione del colloquio sopra menzionato».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos